Vai al contenuto

Nuova tassazione sulle plusvalenze per le seconde case ristrutturate con Superbonus 110%

  • news

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 13/E del 13 giugno 2024, fornendo indicazioni operative riguardo la nuova tassazione sulle plusvalenze derivanti dalla vendita di seconde case ristrutturate con il Superbonus 110%. Questa circolare era particolarmente attesa, poiché rappresenta un riferimento chiaro per la normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, volta a recuperare parte delle spese statali sostenute per il Superbonus.

Una misura contro le vendite speculative

La Legge di Bilancio 2024, in vigore dal 1° gennaio, ha introdotto una nuova forma di tassazione sulle plusvalenze, definita come una sorta di extra-tassa Superbonus. Questa tassazione si applica alla vendita di immobili ristrutturati con il Superbonus, se i lavori sono stati completati entro i dieci anni precedenti la vendita. L’obiettivo del governo è disincentivare le compravendite speculative di immobili ristrutturati con il Superbonus al solo fine di ottenere un profitto.

Dettagli sulla tassazione

La circolare specifica che chi vende una seconda casa entro dieci anni dalla fine dei lavori di ristrutturazione (a meno che non sia stata ereditata) sarà soggetto a un prelievo del 26% sulla plusvalenza generata dalla vendita, considerata come reddito diverso. Il periodo di dieci anni viene calcolato a partire dalla fine dei lavori di ristrutturazione.

Esclusione per la prima casa

È importante notare che le plusvalenze derivanti dalla vendita della prima casa sono escluse dall’applicazione di questa nuova tassa. Questa esenzione è valida se l’immobile è stato la residenza principale del venditore o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni precedenti alla vendita, oppure per la maggior parte del periodo tra l’acquisto (o la costruzione) e la vendita, se l’immobile è stato acquistato (o costruito) meno di dieci anni fa.

Implicazioni per i condomini

La circolare chiarisce anche che la nuova normativa sulla plusvalenza si applica a tutte le unità immobiliari di un condominio che hanno beneficiato degli interventi agevolati del Superbonus. Non è necessario che i lavori abbiano interessato direttamente la singola unità immobiliare oggetto di vendita; è sufficiente che gli interventi siano stati effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Di conseguenza, tutti gli appartamenti di un condominio, anche quelli non direttamente interessati dai lavori, saranno soggetti al nuovo regime fiscale se venduti entro il periodo di dieci anni dalla conclusione degli interventi agevolati.

Author

Arsenale 1104 è una società di gestione e investimento immobiliare "all-inclusive" che offre servizi per case, ville e appartamenti vacanza a Venezia, Padova, Vicenza e Verona. Possiamo aiutarti e gestire il tuo immobile?