La Corte di Cassazione ha ribadito che il conduttore è tenuto a restituire l’immobile nelle medesime condizioni in cui lo ha ricevuto. In caso contrario, sarà obbligato a risarcire i danni, a meno che non riesca a dimostrare una causa che escluda la sua responsabilità. Questa decisione è stata sancita dall’ordinanza n. 21071 del 27 luglio 2024, che sottolinea la responsabilità del conduttore per eventuali danni subiti dall’immobile.
Il caso e la sentenza
La vicenda giudiziaria ha preso avvio dalla richiesta di una locatrice che, dopo lo sfratto dell’inquilino, ha citato in giudizio gli eredi del conduttore per i danni subiti dalla proprietà. Gli eredi, che avevano continuato a utilizzare l’appartamento anche dopo lo sfratto, avevano firmato un verbale di constatazione dei danni, impegnandosi a coprire i costi per lo smaltimento dei rifiuti lasciati all’interno dell’immobile.
La Corte ha confermato la condanna degli eredi al risarcimento dei danni, applicando l’articolo 1590 del Codice civile. Secondo la legge, il locatore deve dimostrare il deterioramento dell’immobile, mentre il conduttore ha l’onere di provare che i danni non sono a lui imputabili.
Danni da ritardata riconsegna
Oltre alla responsabilità per i danni materiali, il conduttore può essere chiamato a risarcire i danni economici derivanti dalla ritardata consegna dell’immobile. L’articolo 1591 del Codice civile prevede che, oltre al pagamento del canone fino alla riconsegna, il locatore possa richiedere un ulteriore risarcimento se riesce a dimostrare che il ritardo ha comportato un danno economico significativo.
Deterioramento eccedente il normale uso
Se i danni subiti dall’immobile al momento della riconsegna superano il normale deterioramento dovuto all’uso, il conduttore dovrà risarcire anche i costi di riparazione e l’eventuale perdita di reddito del locatore, calcolata sul canone che avrebbe potuto percepire durante il tempo necessario ai lavori. La Corte di Cassazione ha più volte confermato questo principio con precedenti sentenze (n. 1678/1976 e n. 13222/2010).
In conclusione, il conduttore ha l’obbligo di mantenere l’immobile in buone condizioni e di restituirlo così come lo ha ricevuto, pena il risarcimento dei danni economici e materiali, qualora questi eccedano il normale uso dell’immobile.