In una risposta pubblicata di recente sul sito di Fiscooggi.it, l’Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza in merito agli aggiornamenti relativi ai requisiti e alle condizioni per richiedere la detrazione prevista per i giovani che stipulano un contratto di locazione di un immobile (o di una porzione di esso) da destinare a propria residenza. Vediamo quanto viene riportato ufficialmente dalle Entrate.
A partire da quest’anno, il beneficio spetta a coloro che si trovano nella fascia di età compresa tra 20 e 31 anni non compiuti (in precedenza, la norma faceva riferimento ai giovani con età compresa tra i 20 e i 30 anni). Per quanto riguarda invece l’estensione dell’agevolazione, può essere richiesta per i primi quattro anni di durata contrattuale (in precedenza era prevista per i primi tre anni dalla stipula del contratto).
L’importo della detrazione rimane pari a 991,60 euro, ma la norma adesso prevede che, qualora risultasse superiore a tale importo (minimo), la detrazione può essere riconosciuta nella misura del 20% del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di 2.000 euro. Se, per esempio, il canone annuo è di 6.000 euro (500 euro al mese) si potrà usufruire di una detrazione di 1.200 euro (20% di 6.000 euro), anziché 991,60 euro.
Per avere diritto alla detrazione è necessario che il reddito complessivo di chi la richiede non sia superiore a 15.493,71 euro e che il contratto di locazione sia stato stipulato ai sensi della legge n. 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo). Un’altra condizione è che l’unità immobiliare in locazione sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti.


