Nel momento in cui si stipula un contratto di affitto, uno degli elementi centrali è il deposito cauzionale, spesso chiamato impropriamente “caparra”. Ma quante mensilità si possono realmente chiedere come cauzione e quali sono le norme che regolano questo aspetto?
Secondo la normativa italiana, l’articolo 11 della Legge n. 392 del 1978, meglio nota come “Legge sull’equo canone”, stabilisce che la cauzione per l’affitto di un immobile non può superare le tre mensilità del canone concordato. Questo limite si applica sia per le locazioni residenziali che per quelle commerciali. Se, ad esempio, il canone mensile è di 500 euro, il deposito non può eccedere i 1.500 euro. Le parti possono comunque accordarsi su un importo inferiore, ma mai superiore a quanto previsto dalla legge.
Cos’è la cauzione e come funziona
Il deposito cauzionale è una somma versata dall’inquilino al momento della firma del contratto. Serve a garantire il proprietario contro eventuali inadempimenti, come il mancato pagamento dell’affitto o danni all’immobile. Tuttavia, è fondamentale non confondere il deposito cauzionale con le mensilità anticipate: mentre il primo resta vincolato fino al termine del contratto, le mensilità anticipate sono somme destinate a coprire i canoni futuri, generalmente nei primi mesi di locazione.
Gli interessi maturati sulla cauzione
Un aspetto poco noto ma rilevante riguarda gli interessi legali maturati sulla cauzione. La legge prevede che questi interessi debbano essere restituiti all’inquilino al termine del contratto, o annualmente su sua richiesta. Qualsiasi clausola contrattuale che escluda il pagamento degli interessi è nulla, in quanto in contrasto con la normativa vigente.
Quando il proprietario può trattenere la cauzione?
Il locatore può trattenere la cauzione soltanto in presenza di specifiche condizioni, come il mancato pagamento del canone o la presenza di danni all’immobile. Tuttavia, non è sufficiente che il proprietario trattenga unilateralmente la somma: se non vi è accordo con l’inquilino, sarà necessario rivolgersi al giudice per determinare l’importo effettivo dei danni. In assenza di tali condizioni, la cauzione va restituita integralmente.
E se la cauzione non viene restituita?
Nel caso in cui il locatore non restituisca la cauzione alla fine del contratto, l’inquilino può adire le vie legali, richiedendo un decreto ingiuntivo per recuperare la somma. Sebbene in alcuni casi sia prassi comune per l’inquilino “compensare” le ultime mensilità non versando gli affitti finali, questa pratica è illegittima e rischiosa, poiché priva il proprietario della garanzia per eventuali danni.
In conclusione, la legge italiana impone che la cauzione per l’affitto non superi le tre mensilità del canone, garantendo un equilibrio tra i diritti del locatore e quelli dell’inquilino. La restituzione della cauzione, corredata dagli interessi maturati, è un obbligo per il proprietario, salvo casi specifici di inadempimento.