In un periodo segnato da incertezze economiche e difficoltà sempre più diffuse, non sono rari i casi in cui gli inquilini faticano a sostenere le spese mensili per l’affitto. Dalla perdita del lavoro alla cassa integrazione, fino a malattie o problematiche familiari impreviste, le situazioni che compromettono la regolare corresponsione del canone sono molte. Ma cosa succede in questi casi? È possibile chiedere uno sconto sull’affitto? E a quali condizioni?
Le motivazioni economiche: quando si ha diritto a pagare di meno
La richiesta di riduzione del canone può essere avanzata in qualsiasi momento del rapporto di locazione, purché vi siano motivi validi e documentabili. Tra le cause più frequenti figurano:
- perdita del lavoro o riduzione dell’orario lavorativo;
- ricorso alla cassa integrazione;
- malattie prolungate o problemi familiari imprevisti;
- difficoltà economiche generali.
La richiesta deve sempre essere concordata con il proprietario, che non è obbligato ad accettarla, ma può decidere di venire incontro all’inquilino con un nuovo accordo.
Vizi dell’immobile: il diritto alla riduzione è previsto dal Codice Civile
Non solo motivi economici. Il Codice Civile, all’articolo 1578, stabilisce che l’inquilino ha diritto a una riduzione del canone anche quando l’immobile presenti “vizi” tali da comprometterne l’uso normale. Parliamo, ad esempio, di:
- umidità e muffa persistenti;
- infiltrazioni d’acqua;
- impianti malfunzionanti (elettrico o idraulico);
- infissi danneggiati;
- assenza di riscaldamento;
- infestazioni.
Tali difetti possono essere preesistenti o emergere nel corso della locazione, ma devono essere indipendenti dalla condotta dell’inquilino. In questi casi, è fondamentale comunicare il problema tempestivamente e per iscritto al locatore – preferibilmente tramite raccomandata A/R o PEC – per non perdere il diritto alla riduzione.
A quali contratti si applica
La possibilità di ridurre il canone riguarda tutti i tipi di contratto di locazione, sia abitativi che commerciali, indipendentemente dal regime fiscale (ordinario o cedolare secca) o dalla durata. L’unica condizione è che il contratto sia ancora in essere e che la modifica riguardi esclusivamente l’importo del canone.
Quando il proprietario dice no: le vie percorribili
Nel caso in cui il proprietario non accolga la richiesta, l’inquilino può rivolgersi a un’associazione di categoria, a un legale o, nei casi più complessi, adire le vie giudiziarie. Un giudice potrà valutare la fondatezza della richiesta e, se necessario, disporre una riduzione del canone o un risarcimento danni.
Come formalizzare l’accordo
Se il proprietario acconsente alla riduzione, è consigliabile redigere una scrittura privata integrativa al contratto originale. Il documento deve contenere:
- i riferimenti al contratto iniziale (data e numero di registrazione);
- i dati completi delle parti;
- l’importo del canone originario e quello ridotto;
- la durata della riduzione;
- la data e le firme.
Sebbene non sia obbligatoria, la registrazione dell’accordo all’Agenzia delle Entrate è fortemente raccomandata. Grazie all’art. 19 del D.L. n. 133/2014, tale registrazione è esente da imposta di registro e di bollo, a condizione che riguardi esclusivamente la riduzione del canone.
Cosa succede alla fine del periodo di sconto
Se la riduzione concordata è temporanea, al termine del periodo indicato il canone originario torna in vigore automaticamente, senza necessità di ulteriori comunicazioni fiscali. Qualora si desideri prorogare la riduzione o modificarla, sarà opportuno redigere un nuovo accordo scritto.


