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Superbonus: stop totale alla cessione del credito e allo sconto in fattura

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Questa in sintesi la clamorosa decisione presa dal Consiglio dei Ministri che la scorsa settimana ha approvato un decreto legge destinato a “risolvere il nodo dei crediti” arrivati ormai a 110 miliardi, secondo le parole del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Due soli articoli che prevedono anche il divieto per le pubbliche amministrazioni di acquistare crediti incagliati, una pratica avviata nelle ultime settimane. Ma attenzione il blocco è valido solo per le nuove operazioni di cessione del credito, salve quelle già avviate.

Difatti per chi avvia nuovi lavori rientranti nel superbonus o negli altri bonus fiscali per cui l’articolo 121 del decreto Rilancio prevede la possibilità di optare per queste due vie alternative, rimarrà solo la possibilità di chiedere la detrazione in dichiarazione dei redditi. Si tratta oltre del superbonus 110 o 90%, del

  • bonus ristrutturazione
  • ecobonus tradizionale
  • bonus facciate
  • detrazione per impianti fotovoltaici
  • detrazione per le colonnine di ricarica
  • bonus barriere architettoniche.

Come affermato nel comunicato stampa che ha accompagnato l’approvazione del decreto si abrogano le norme che prevedevano la possibilità di cedere crediti relativi a:

  • spese per interventi di riqualificazione energetica e di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (prestazione energetica) per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro;
  • spese per interventi di riduzione del rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali o realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano alla successiva alienazione dell’immobile.

Il decreto interviene anche nel capitolo spinoso della responsabilità solidale del cessionario. Fermo restando le ipotesi di dolo, si esclude infatti la responsabilità in solido per il fornitore che ha applicato lo sconto o per i cessionari che hanno acquistato i crediti nel caso in cui siano in possesso di tutta la documentazione necessaria a dimostrare l’effettività delle opere realizzate.

L’esclusione è anche per i correntisti delle banche che abbiano acquistato i crediti dalla stessa nel caso si facciano rilasciare un’attestazione di possesso, da parte della banca, di tutta la documentazione. Il decreto inoltre prevede che il solo mancato possesso della documentazione non costituisce causa di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, perché questi può apportare qualsiasi prova della sua diligenza o non gravità della negligenza.

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