Con l’entrata in vigore del decreto Salva Casa, si registrano importanti modifiche nei requisiti di abitabilità degli immobili. La legge, ufficialmente in vigore dal 28 luglio come Legge numero 105 del 24 luglio, ha introdotto significative novità normative, soprattutto per quanto riguarda l’articolo 24 del Testo Unico sull’Edilizia (TUE), che disciplina il certificato di agibilità degli edifici.
Nuovi requisiti di altezza e superficie minima
Il decreto ha rivisto i requisiti di altezza e superficie minima delle abitazioni, introducendo il comma 5-bis all’articolo 24 del TUE. Le principali novità sono:
- Altezza minima: ridotta a 2,40 metri.
- Superficie minima: per i monolocali destinati a una persona, la superficie può scendere sotto i 28 metri quadrati, fino a un minimo di 20 metri quadrati. Per le abitazioni destinate a due persone, la superficie minima è stata fissata a 28 metri quadrati.
Queste deroghe sono concesse a condizione che siano presenti fattori compensativi, come un’adeguata ventilazione naturale garantita dalle dimensioni e dalla tipologia delle finestre, assicurando così un benessere microclimatico adeguato.
Il Pre-requisito dell’Adattabilità
Il comma 5-ter prevede che le nuove disposizioni possono essere applicate solo se il progetto soddisfa il requisito dell’adattabilità, in conformità al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236/1989. Inoltre, devono essere soddisfatte almeno una delle seguenti condizioni:
- Recupero edilizio: i locali devono trovarsi in edifici sottoposti a interventi di recupero e miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie.
- Progetti di ristrutturazione: deve essere presentato un progetto di ristrutturazione che garantisca condizioni igienico-sanitarie idonee, attraverso una maggiore superficie abitabile o un’adeguata ventilazione naturale.
Grazie alla “tolleranza del 2%”, è possibile una riduzione ulteriore delle altezze minime di 40 centimetri per i monolocali e di 56 centimetri per i bilocali.
Normative di riferimento in assenza di adattabilità
In assenza delle condizioni definite dal comma 5-ter, i requisiti standard restano invariati: altezza minima di 2,70 metri e superfici minime di 28 e 38 metri quadrati rispettivamente per abitazioni destinate a una e due persone.
Queste modifiche rappresentano un passo importante verso una maggiore flessibilità nelle norme edilizie, pur mantenendo un focus sulla salubrità e il benessere abitativo.