Il disegno di legge Salva Casa è prossimo all’approvazione definitiva alla Camera dei Deputati, con il passaggio in Aula previsto dopo la conclusione dei lavori in Commissione Ambiente. La prossima settimana toccherà al Senato esaminare il provvedimento, con tempistiche che dovrebbero rispettare la scadenza del 28 luglio per la sua conversione.
Il decreto introduce importanti modifiche riguardo ai cambi di destinazione d’uso degli immobili, riducendo le altezze e le superfici minime necessarie per ottenere l’abitabilità. La Commissione Ambiente ha approvato le nuove disposizioni, che mirano a rendere abitabili numerosi immobili finora esclusi dai requisiti necessari per essere destinati a residenze. Le modifiche rispondono alle richieste di imprese e progettisti, che considerano i requisiti stabiliti nel 1975 obsoleti.
Le nuove regole consentono ai progettisti di certificare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nei seguenti casi: locali con un’altezza minima interna di 2,40 metri e monolocali con una superficie minima di 20 metri quadrati per una persona e 28 metri quadrati per due persone. Tali requisiti ridotti saranno applicabili solo se accompagnati da interventi di recupero edilizio che migliorino le caratteristiche igienico-sanitarie degli immobili, garantendo adeguata ventilazione naturale.
In assenza delle nuove condizioni, resteranno in vigore i vecchi limiti: altezza minima interna di 2,70 metri e superficie minima di 28 metri quadrati per monolocali destinati a una persona e 38 metri quadrati per due persone.
Il decreto ridefinisce anche il concetto di cambio di destinazione d’uso senza opere. Ora, sarà possibile effettuare cambiamenti di destinazione d’uso anche con lavori in regime di edilizia libera. Questo semplifica ulteriormente le procedure, permettendo il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale, rispettando le normative di settore e le specifiche condizioni fissate dagli strumenti urbanistici comunali.
È consentito il cambiamento di destinazione d’uso, con o senza interventi edilizi, tra le categorie residenziale, turistico-ricettiva, produttiva, direzionale e commerciale, purché l’immobile si trovi in zone specificate dal DM 1444 del 1968 o in zone equivalenti definite dalle leggi regionali. Le unità immobiliari al primo piano fuori terra o seminterrate seguiranno le disposizioni regionali per il cambio di destinazione d’uso.
Un ulteriore emendamento al decreto mira a facilitare il recupero dei sottotetti, permettendo tali interventi anche senza rispettare le distanze minime tra edifici e confini, purché si rispettino i limiti di distanza vigenti al momento della costruzione dell’edificio, non si modifichi la forma e la superficie del sottotetto e si rispetti l’altezza massima approvata dal titolo edilizio originario.