La recente Legge di Bilancio ha portato importanti modifiche per gli affitti brevi nel 2024, in particolare riguardanti la cedolare secca e gli intermediari coinvolti nei pagamenti dei canoni di locazione. La circolare n. 10/E del 10 maggio, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, fornisce dettagli e informazioni cruciali per comprendere appieno le novità che riguardano le locazioni brevi quest’anno.
Cedolare secca: cosa cambia nel 2024?
Dal 2024, l’aliquota della cedolare secca al 26% sarà applicata solo a partire dal secondo immobile dato in locazione. Per la prima o unica abitazione affittata, l’aliquota agevolata al 21% rimane invariata. La circolare dell’Agenzia delle Entrate offre istruzioni dettagliate sulle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, al fine di adeguare la legislazione nazionale alle nuove disposizioni, come previsto dalla Legge 213 del 30 dicembre 2023.
Regole per intermediari e gestori di portali telematici
Gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici coinvolti nei pagamenti dei canoni di locazione saranno tenuti, in qualità di sostituti d’imposta, a operare una ritenuta del 21% sull’importo dei canoni al momento del pagamento al locatore, indipendentemente dal regime fiscale del beneficiario. Questa disposizione è stata introdotta per adeguarsi alla sentenza sulla fiscalità degli intermediari non residenti emanata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 22 dicembre 2022.
Aumento della cedolare secca
L’aliquota della cedolare secca salirà al 26% per i redditi di locazione maturati dal 1° gennaio 2024, applicata solo a partire dal secondo immobile dato in locazione. Tuttavia, i proprietari che affittano più unità avranno la possibilità di scegliere una di esse per usufruire dell’aliquota ridotta al 21% per ciascun periodo d’imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi relativa. Questo cambiamento si applica a prescindere dalla data di stipula dei contratti o dalla percezione dei canoni.
Gestione fiscale degli intermediari non residenti
Gli intermediari non residenti dell’UE ed extra-UE che operano in Italia dovranno adempiere agli obblighi fiscali attraverso una stabile organizzazione sul territorio italiano o nominare un rappresentante fiscale. Allo stesso modo, i soggetti residenti in un altro Stato membro dell’UE potranno adempiere direttamente agli obblighi o nominare un rappresentante fiscale in Italia. Queste disposizioni si applicano anche agli intermediari extra-UE con o senza una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’UE.